Art. 10.
(Modifica all'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di riduzione del ruolo organico).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti» sono sostituite dalle seguenti: «Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.000 posti».